L’obbligo di mantenimento dei figli minori grava sui genitori: quindi, se uno dei due non può (ad esempio perchè privo di redditi) o non vuole (perchè disinteressato) adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.
L’obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione dei nonni è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche che agli ascendenti non ci si può rivolgere per il solo fatto che uno dei due genitori non versa il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è invece in grado di mantenerli.
In tutti i casi, sui nonni, sempre che ne abbiano la possibilità economica, grava l’obbligo di versare gli alimenti (ossia lo stretto indispensabile) e non un vero e proprio mantenimento per i nipoti.
Lo ha affermato la Cassazione civile con la sentenza n. 10419/18 del 2.04.2018