Una recente ordinanza la n. 9178, pubblicata nell’aprile del 2018 dalla terza sezione civile della Cassazione, richiamando la precedente sentenza n.7128 del 2013, definisce i conviventi di fatto individuando i legami affettivi e la reciproca assistenza morale e materiale e non inserisce più come presupposto fondamentale: “Stare sotto lo stesso tetto”.
I cambiamenti della società dei nostri giorni, il nuovo mondo del lavoro, il nuovo sistema di welfare hanno portato molte coppie a dover vivere separate. Esistono ormai unioni fondate sul matrimonio nelle quali i coniugi vivono distanti per gran parte della settimana o del mese senza che questo porti ad uno scioglimento della famiglia che a livello affettivo rimane stabile.
Nel caso di specie, con la suddetta ordinanza, è stato accolto il ricorso di una donna avverso la decisione di rigetto della sua domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti dalla morte del proprio convivente, deceduto in un sinistro.