La Corte di Cassazione, sez. II civ, con ordinanza del 28.02.2018 n. 4682 stabilisce che il regime formale solenne è esclusivamente proprio della donazione tipica e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. Per le donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. La co-intestazione con firma e disponibilità disgiunte di una somma di denaro è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della co-intestazione, risulti ad essere appartenuta ad uno solo dei contestatari. A mezzo del contratto di deposito bancario si realizza, con animus donandi, l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario (Cfr. Cass., S.U., n. 12725/2017).