Trust – Costituzione da parte del coniuge – Mancanza di dotazione di beni al trust – Non applicabilità della imposta di donazione – Versamento imposta di registro.
L’atto istitutivo di trust costituito dal coniuge al solo fine di creare un fondo finanziario diretto a garantire la sicurezza economica della moglie nonché dei suoi discendenti ovvero a costituire iniziative benefiche in mancanza di discendenti non è soggetto – giacché caratterizzato dalla mancanza di dotazione di beni al trust e, quindi, in altre parole, in assenza di alcun obbligo del disponente di trasferire al trustee i beni che questi deve utilizzare per svolgere il compito affidatogli (vale a dire l’erogazione della rendita) – alla applicazione della cd imposta di donazione per costituzione di rendita prevista dalla legge 286/2006 all’art. 2, comma 47 essendo la costituzione in questione soggetta, invece, al versamento della sola imposta di registro in misura fissa con limitazione della imposizione fiscale, quindi, alla dotazione patrimoniale del trust
Commissione tributaria regionale Genova, 26 settembre 2012 – Pres. Cardino – Est. Assandri.