Il coniuge separato non ha diritto ad ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne quando quest’ultimo, pur essendo disoccupato al momento della domanda e, dunque, non economicamente autosufficiente, abbia in passato già intrapreso un’attività lavorativa, dimostrando di aver raggiunto un’adeguata capacità e venendo meno l’obbligo al mantenimento da parte del genitore.
Lo afferma il Tribunale di Trani con la sentenza 21.6.2017