Separazione.
La madre se ne va dalla casa familiare con i figli, trasferendosi da Senigallia a un paesino nel Sud, luogo d’origine ove vivono i suoi genitori. Il padre, penalizzato nel diritto di vedere i bambini, chiede l’affido esclusivo dei minori e la revoca dell’assegno di mantenimento.
La Cassazione, con sentenza del 19 maggio 2011, rigetta la domanda, ritenendo che la scelta della moglie fosse conforme all’interesse dei figli: nel luogo di origine, a parere dei Giudici, la madre affidataria trova nella propria famiglia l’aiuto economico che il misero assegno di mantenimento posto a carico del marito non le assicura.
Viene quindi confermato l’affidamento dei figli alla madre, nonostante il trasferimento lontano dal padre dei figli, al quale è imposto un aumento del contributo mensile, da 200 a 450 euro, essendo nel frattempo divenuto proprietario della ex casa coniugale.