La Cassazione, sentenza n. 5492 del 7 marzo 2018, ha affermato che «può adottarsi la misura di protezione (cioè l’amministrazione di sostegno), nell’interesse del beneficiario, anche in presenza dei presupposti di interdizione o di inabilitazione e dunque anche quando ricorra una condizione di prodigalità».
Nel caso di specie, si trattava di una donna che aveva contratto una pluralità di prestiti con Findomestic; un mutuo Inps con cessione del quinto della pensione, pari 1.600 euro mensili; un prestito di 40mila euro con la figlia; debiti per spese condominiali; un debito di 34mila euro con il bar Caffè Roma, di cui la metà per l’acquisto di “gratta e vinci”.
Secondo la Cassazione, la prodigalità «cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessivamente rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili».