Nel caso in cui una medesima infrazione, ripetuta, sia contestata con più contravvenzioni è necessario in astratto analizzare se la reiterazione dell’infrazione sia stata posta in essere a distanza temporale più o meno breve.
Infatti, solo nel caso in cui la “recidiva” si sia concentrata in brevissimo tempo, potrà in alcuni casi essere pagata una sola multa di importo aumentato. Altrimenti vanno pagate tutte .
L’articolo 198 del codice della strada afferma che la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nel caso in cui con una azione od omissione vengano violate diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie o vengano commesse più violazioni della stessa disposizione.
Tuttavia, questa “agevolazione” viene meno per le zone a traffico limitato, dato che il medesimo articolo 198 prosegue, al secondo comma, precisando che, in deroga a quanto detto al primo comma, chi trasgredisca i divieti di accesso o gli altri obblighi, divieti o limitazioni che riguardano le aree pedonali urbane o le ZTL soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione