La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3015/2018 accoglie il ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva rigettato la domanda di aumento dell’importo dell’assegno divorzile riconosciuto in suo favore. La Suprema Corte ricorda che presupposto per giustificare l’attribuzione dell’assegno non è lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti all’epoca del divorzio né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l’assegno rispetto al tenore di vita matrimoniale ma la mancanza di indipendenza o autosufficienza economica di una delle parti intesa come «impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa». Tale parametro deve essere apprezzato «con la necessaria elasticità e l’opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale». La soglia dell’indipendenza economica deve essere, quindi, determinata avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza collettiva nel momento storico determinato e, dunque, non può essere bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedere il livello della normalità, «quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata e di cui il Giudice deve farsi interprete (…) in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile».
fonte: ilfamiliarista.it