L’assegno di mantenimento disposto a favore del coniuge e fissato in sede di separazione personale decorre dalla data di proposizione della relativa domanda, in applicazione del principio secondo cui «un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio» . Lo specifica da ultimi la Cassazione con l’ordinanza n. 2732/18 del 5.02.2018.
Quindi se l’assegno viene attribuito dal Presidente alla prima udienza, il marito dovà versare tutti gli arretrati dal giorno del deposito del ricorso in tribunale. In pratica, la decisione ha effetti che retroagiscono nel tempo.