Rigettato il ricorso di una ex moglie contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze aveva confermato il diniego dell’assegno divorzile.
L’’introduzione del principio di autosufficienza economica (Cass. 11504/2017), fornisce, a parere della Suprema Corte, un criterio più coerente con l’art. 5 comma 6 l. div.898/1970 rispetto a quelli individuati dalla giurisprudenza precedente poiché tale norma, nella fase relativa all’an,non prevede nessuna comparazione delle condizioni economiche dei coniugi e non fa riferimento alcuno al tenore di vita pregresso, orientando l’indagine alla sola situazione del coniuge richiedente.
L’autosufficienza economica del coniuge richiedente va determinata sulla base di alcuni specifici parametri cui la giurisprudenza di merito dovrebbe richiamarsi con il compito di adeguarli alla fattispecie concreta (ad es. il possesso di redditi di qualsiasi specie, le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale). Le variabili sono, quindi, numerose per un adeguamento il più possibile efficace alla situazione reale e, prosegue la Cassazione, si pone fin da ora il problema di escludere «pericolosi automatismi» che possano rendere «autosufficienza e non autosufficienza sempre identiche a se stesse e uguali per tutti». Il coniuge richiedente l’assegno «non può riguardarsi come un’entità astratta ma deve considerarsi come singola persona nella sua specifica individualità».
Considerato, pertanto, che la ricorrente, nel caso in esame, può ricavare dai vari immobili a sua disposizione un reddito adeguato a consentirle un tenore di vita dignitoso, la Corte rigetta il ricorso
fonte: ilfamiliarista.it