La Corte d’Appello di Brescia conferma la sentenza con cui il Tribunale aveva posto a carico del marito un assegno di 2500 euro in favore della ex moglie, titolare di alcuni immobili in comproprietà e di una pensione di 1200 euro mensili.
Richiamando la sentenza della Cassazione n. 11504/2017, la Corte d’appello di Brescia ritiene che per determinare la sussistenza del diritto all’assegno divorzile, il concetto di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente vada parametrato alla possibilità di poter o meno condurre, tramite gli stessi, un’esistenza libera e dignitosa in modo da impedire «rendite di posizione fondate su un rapporto coniugale non più esistente» e tutelare i fondamentali obblighi di solidarietà sociale che il legislatore ha comunque voluto conservare anche dopo la definitiva soluzione del vincolo coniugale.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ritiene che l’ex moglie, che gode di una pensione di circa 1200 euro ed è comproprietaria con l’ex coniuge di alcuni immobili, non si trovi in una situazione economica tale da consentirle di condurre un’esistenza libera e dignitosa e che non sia neppure in grado di procurarsi mezzi adeguati a tal fine per ragioni oggettive di età (70 anni).
Viene quindi riconosciuto alla donna il diritto all’assegno di divorzio quantificato tenendo conto dell’apporto, diretto e indiretto, fornito dalla moglie alla formazione del patrimonio comune nonostante il preponderante contributo del marito, libero professionista, sul piano economico, l’aiuto dato dalla stessa a quest’ultimo per il conseguimento del proprio successo professionale e l’esistenza di un notevole divario tra le posizioni reddituali e la capacità economica di ciascuna delle parti.