La Corte di cassazione con la sentenza n.952/2018 ha ritenuto integrato il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza dal comportamento della moglie che, dopo aver intercettato della corrispondenza bancaria indirizzata al marito, la abbia prodotta in giudizio contro di lui.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza può essere integrato anche da chi sottrae la corrispondenza bancaria del coniuge per produrla nel giudizio di separazione, posto che la giusta causa presuppone che la produzione della documentazione bancaria sia l’unico mezzo per contestare le richieste dell’altro coniuge mentre tale evenienza non ricorre ogniqualvolta, come nel caso di specie, possa essere utilizzato lo strumento rappresentato dall’ordine di esibizione alla parte o al terzo.