Nell’ambito delle patologie che escludono la sopravvivenza dell’effetto di revoca scaturente dall’incompatibilità della nuova scheda testamentaria con il contenuto di quelle precedenti, deve farsi rientrare anche l’ipotesi di annullamento per incapacità naturale del testatore.
Su questi presupposti la Cassazione ha statuito che il testamento posteriore invalido non revoca quello precedente (Cass. 27161/20179)