Anche quando i figli si trovano presso il genitore non collocatario egli è tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento (per i figli) in favore dell’altro: così Cass. pen. Sez. VI – 14, 14 novembre 2017, n. 51913.
Il contributo per il mantenimento del figlio minore, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest’ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno. Ne deriva che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino pressi di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento.