Nell’esercizio del potere di vigilanza il giudice tutelare, là dove ritenuto necessario, al fine di assicurare il perseguimento del miglior interesse del minore, deve specificare e quindi chiarire quanto disposto, nei provvedimenti riguardanti i figli, dal Tribunale, senza poter invece modificare il contenuto delle disposizioni dallo stesso assunte.
Nel caso di specie il Giudice tutelare del Tribunale di Pavia (6.7.2017) è intervenuto ex art. 337 c.c. per regolare i periodi di vacanza del figlio presso ciascun genitore, in un caso in cui quest’ultimi non si accordavano sulle settimane da trascorrere ciascuno col figlio, ma non ha modificato il contenuto del decreto del Tribunale che regolava l’affidamento: semplicemente lo ha interpretato nell’interesse del minore.