Affinchè sussista il danno c.d. esistenziale, non è sufficiente un mero “sconvolgimento dell’agenda” o la mera perdita delle “abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita”, in particolare in situazione di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (cfr. Cass., Sez. Un., sentt. nn. 26972 e 26973 dell’11/11/2008).
In particolare non spetta il ristoro economico al cliente che, a causa di problemi alla linea telefonica, lamenta una situazione di stress causata dal dubbio di aver perso una telefonata importante, a fronte dell’interruzione delle chiamate in entrate sull’utenza di casa e determinata dalle disfunzioni presenti sulla propria linea telefonica per un periodo di quasi due anni.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, VI sezione civile, nell’ordinanza n. 27229/2017.