In tema di partecipazione alle spese straordinarie rispondenti al maggior interesse dei figli, tra le quali rientrano quelle relative all’istruzione, non è previsto alcun onere di informazione a carico del genitore affidatario, eccetto le ipotesi in cui si tratti di eventi urgenti o eccezionali, sussistendo pertanto a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia addotto validi motivi di dissenso.
Nel caso di specie si trattava dell’iscrizione alla scuola privata e il ricorso a ripetizioni private, decise ed effettuate dalla madre per venire incontro alle difficoltà nel percorso scolastico incontrate dalla figlia, ritenute adottate nell’interesse della minore e compatibili con il livello sociale ed economico dei coniugi così come le modestissime spese mediche oggetto della richiesta di rimborso.
Così si è espressa la Corte di Cassazione n. 22029/2017.