Rilevata tuttavia una mai sopita conflittualità fra gli adulti, il Collegio dispone che l’andamento dei rapporti familiari venga monitorato da una figura esterna (cd. coordinatore genitoriale) che mensilmente osservi le relazioni genitori/figli operando una mediazione costante e svolgendo alcuni compiti determinati quali:
Per questi motivi, il Tribunale affida i minori ad entrambi i genitori, ammonendoli, però, a non porre in essere comportamenti ostativi al corretto svolgimento delle modalità di affidamento e a collaborare con il coordinatore genitoriale nominato.
Il coordinatore viene nominato quando l’elevata conflittualità familiare costituisce un rischio ed espone i figli a danni psicologici, pregiudicandone la regolare e serena crescita per cui, al fine di evitare traumi, è possibile disporre che un terzo imparziale, incaricato dal giudice o designato di comune accordo dai genitori, si occupi di dirimere e prevenire situazioni di conflittualità familiare, una volta preso atto dell’impossibilità dei genitori di superare autonomamente la fase patologica del rapporto.
Il primo ad affrontare il tema è stato Tribunale di Milano, sez. IX, decreto 29 luglio 2016.
Il Tribunale di Civitavecchia invece aveva ritenuto legittima l’adozione della misura dell’affidamento condiviso della figlia minore (di circa cinque anni), da parte dei genitori, nella specie non coniugati, sul presupposto dovesse essere designato, anche in via provvisoria, un «coordinatore genitoriale», in persona di un assistente sociale, con la funzione di guidare i genitori nell’attuazione del piano dagli stessi elaborato nel corso di una consulenza tecnica d’ufficio.