Nel caso di mutuo contratto da entrambi i coniugi per l’acquisto della casa familiare, fatta salva l’obbligazione solidale verso l’istituto di credito, il Tribunale può alternativamente disporre un assegno mensile per il mantenimento dei figli a carico di uno dei due coniugi partendo dal presupposto che entrambi sono tenuti al pagamento di un mezzo delle rate del mutuo (con conseguente diritto di regresso del coniuge che paghi l’intera rata verso il coniuge che non adempia al proprio obbligo), oppure determinare l’assegno mensile imponendo ad uno dei due coniugi il pagamento dell’intera rata del mutuo, con esclusione dell’azione di regresso nei confronti dell’altro, proprio perché tale pagamento costituisce una forma indiretta di mantenimento.
Tribunale di Pavia 14 marzo 2017