Il TAR per il Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 312/2017, depositata il 12 ottobre, si è espresso sulla bocciatura di un alunno di una scuola media di Gorizia, impugnata dal padre che chiedeva l’annullamento degli atti che avevano portato alla bocciatura sulla base del complessivo andamento scolastico, andato peggiorando a causa della delicata situazione familiare dovuta alla separazione dei genitori.
Sostiene il padre che la scuola abbia violato diverse disposizioni tra cui la circolare del Ministero dell’istruzione n. 536/2015 in tema di genitori separati e diritto del genitore non convivente a vigilare sull’istruzione del figlio e ad accedere alla relativa documentazione, in piena attuazione del principio della bigenitorialità.
La scuola conosceva le difficoltà incontrate dall’alunno a causa della separazione dei genitori altamente conflittuale. Pur sapendo che era stato disposto l’affidamento condiviso dell’alunno ad entrambi i genitori, solo la madre era stata informata dei risultati scolastici del figlio.
Risulta dunque fondato il ricorso del padre poiché il comportamento omissivo da parte dell’istituto scolastico gli ha impedito di intervenire tempestivamente e di adottare una serie di rimedi che, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, avrebbero potuto dare buoni frutti, visto anche l’esito positivo con cui si era concluso il precedente anno scolastico frequentato altrove sotto la guida del padre.
*Fonte www.dirittoegiustizia.it