Nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia, ove le risultanze delle dichiarazioni dei redditi risultino non congruenti rispetto alle risultanze processuali, l’autorità giudiziaria ha il dovere di segnalare la posizione del contribuente alla Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. d), della legge 413 del 1991 che prevede che “i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli”
Tribunale di Roma 19 maggio 2017