Anche a fronte della gravissima condizione di salute del genitore, permane l’onere di contribuire al mantenimento del figlio ove il detto genitore abbia a disposizioni somme che consentono di farvi fronte. Nella determinazione del quantum dell’assegno occorre, tuttavia, tenere conto della grave ed irreversibile compromissione delle capacità lavorative dell’onerato, e di quelle di attendere alle funzioni elementari quotidiane, situazione che impone di considerare che l’importo a disposizione potrà essere destinato alle spese correlate al suo accudimento per l’intero corso della vita
Lo ha deciso il Tribunale di Roma con sentenza 21 aprile 2017