Raggiunta l’indipendenza economica del figlio non può rivivere l’obbligo di mantenimento a carico del genitore, potendo eventualmente sorgere obblighi alimentari, accertabili con autonomo procedimento diverso da quello di modifica delle condizioni di divorzio.
Lo ribadisce il Tribunale di Roma con la sentenza 21 luglio 2017 con un provvedimento particolare: padre e figlio fanno ricorso per chiedere che venga ripristinato l’obbligo di mantenimento essendo il figlio divenuto disoccupato. Il Tribunale rigetta il ricorso promosso come modifica della precedente sentenza di divorzio, sottolineando che raggiunta l’indipendenza economica del figlio non può rivivere l’obbligo di mantenimento a carico del padre, tutt’al più solo l’obbligo di prestare gli alimenti, che però vanno chiesti con un procedimento apposito e diverso.