Gli accordi tra coniugi fatti prima del matrimonio e destinati a regolare gli effetti del successivo divorzio sono in Italia considerati nulli. Simili accordi, noti quali “contratti prematrimoniali”, sono molto diffusi nei Paesi anglosassoni ed hanno il pregio di evitare lunghe cause per decidere le questioni economiche in caso di divorzio.
Pur ribadendo la nullità per illiceità di tali contratti, la Cassazione con la sentenza 23713/2012 ha ritenuto valido un accordo tra sposi fatto prima delle nozze con cui si pattuiva che, in caso di cessazione del vincolo, la donna avrebbe trasferito all’uomo un immobile di sua proprietà a tacitazione delle ragioni creditorie di quest’ultimo sorte in ragione delle spese sostenute per ristrutturare la casa, anch’essa appartenente alla moglie, e destinata ad abitazione familiare.
E’ valida ed efficace la scrittura firmata prima del matrimonio con la quale i nubendi convengano, in caso di fallimento dell’unione, che uno trasferisca all’altro un immobile per riequilibrare i rispettivi rapporti economici: si tratta di un contratto atipico, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma c.c..
Il caso: marito e moglie, il giorno precedente alle nozze, convengono con scrittura privata che, in caso di cessazione del vincolo, la donna trasferirà all’uomo un immobile di sua proprietà a tacitazione delle ragioni creditorie di quest’ultimo sorte in ragione delle spese sostenute per ristrutturare la casa, anch’essa appartenente alla moglie, e destinata ad abitazione familiare.
Intervenuto il divorzio, l’ex marito chiede l’esecuzione in forma specifica dell’impegno assunto con il patto negoziale antecedente le nozze, ma l’ex moglie si oppone adducendone l’invalidità per violazione dell’art. 160 c.c., ove si precisa che i coniugi non possono derogare ai doveri e diritti nascenti dal matrimonio.
Gli Ermellini confermano la decisione con cui i Giudici della Corte d’Appello avevano ritenuto la scrittura perfettamente valida ed efficace.
Ferma restando, nel nostro ordinamento, l’illiceità degli accordi prematrimoniali, perché contravvengono al principio di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio,la Suprema Cortevaluta diversamente il caso dell’accordo con cui marito e moglie pattuiscono la cessione di un immobile allorquando e se interverrà il divorzio, a regolamentazione dei reciproci rapporti di dare e avere.
Un simile accordo è inquadrabile nell’ambito dell’istituto della datio in solutum (strumento d’estinzione dell’obbligazione mediante l’esecuzione, con l’accordo del creditore, di una prestazione diversa da quella originaria), in quanto collegato alle spese affrontate dall’ex marito per la sistemazione di altro immobile adibito a casa coniugale, e il fallimento del matrimonio non viene considerato come causa genetica dell’accordo, bensì è degradato a mero ‘‘evento condizionale”.
Con tale accordo, in realtà qualificabile come vero e proprio contratto, caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali, le parti, in piena autonomia e consapevolmente, hanno regolato i rispettivi rapporti di dare ed avere.
La condizione, prevista per l’adempimento dell’obbligo di trasferimento dell’immobile, identificata nel fallimento del matrimonio, è poi pienamente conforme all’art. 160 cod. civ. considerato che manente matrimonio tra i coniugi opera il reciproco dovere di contribuzione, in virtù del quale ciascuna parte concorre contribuendo alle spese per un fine comune, realizzando, mediante l’impiego dei mezzi derivati dalle sostanze e dalle capacità di ciascun coniuge, il reciproco soddisfacimento dei bisogni materiali e spirituali. E’ naturale che i rapporti di dare ed avere che possono scaturire dall’adempimento dell’obbligo di contribuzione restino sospesi durante la vita coniugale, per rivivere successivamente, nel caso di divorzio.
Viene quindi confermata la validità dell’accordo intervenuto tra gli ex coniugi prima del matrimonio, con conseguente facoltà dell’ex marito di agire per l’esecuzione dell’obbligo assunto dall’ex moglie e rimasto inadempiuto.