Secondo la Corte d’appello di Salerno sent. 26.6.2017, la condizione di disoccupata dell’ex moglie «in relazione alla sua capacità di lavoro e anche in relazione all’età» non è di per sé sufficiente a provare lo squilibrio economico che, secondo la donna, si sarebbe venuto a creare rispetto all’ex marito: è vero che la mera attitudine al lavoro del coniuge in sé considerata non è abbastanza per dimostrare la sua capacità di guadagno, dovendosi tenere conto delle effettive possibilità di svolgimento del lavoro per il quale è idoneo e valutando il contesto concreto in tutti i suoi fattori, ma è vero anche che qualora, come nel caso in esame, si invochi la modifica delle condizioni di divorzio è onere di chi asserisce la maturazione dello squilibrio a suo svantaggio darne prova.
La Corte d’Appello fa propri i principi sanciti dalla Corte di Cassazione sent. 11504/2017: il divorzio cessa il rapporto matrimoniale e i coniugi tornano ad essere persone singole. Vengono quindi a cessare tutti i rapporti patrimoniali basati sul principio di solidarietà. «Il matrimonio, dunque, non può essere considerato la strada per la sistemazione definitiva ed è soltanto un’unione di affetti per cui, ove cessano questi ultimi, si interrompono anche i legami patrimoniali».
NON avendo l’ex moglie provato di non essere in grado di potersi procurare, per ragioni a lei non imputabili, mezzi adeguati al raggiungimento dell’autonomia economica, la Corte d’appello rigetta la richiesta di assegno divorzile.