Il diritto all’assegno di divorzio, di cui all’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della L. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l’an debeatur, informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso. Al lume di detti principi, l’assegno di divorzio non spetta all’ex coniuge che svolga una professione (nel caso di specie: insegnante) e sia titolare di propria abitazione. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata.
Con la sentenza 17982/2017 la Corte di Cassazione continua sulla scia della famosa decisione n. 11504/2017: non vale più il riferimento al tenore di vita ma esclusivamente quella all’indipendenza economica