Il Tribunale di Roma riconosce il diritto di percepire l’assegno divorzile all’ex moglie richiedente priva di reddito a seguito della cessazione della propria attività lavorativa causata dall’insorgere di una grave patologia dalla stessa documentata.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza precedente secondo cui l’attribuzione dell’assegno divorzile è determinata dall’impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi, per ragioni obiettive, mezzi adeguati a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del matrimonio.
Nel caso in esame, la grave compromissione della salute della donna, oltre all’età vicina ai sessant’anni, fa presumere che la stessa non sia in grado di reperire reddito ulteriore rispetto alla pensione di invalidità percepita.
Quindi, sulla scorta del principio recente secondo cui il parametro al quale ancorare la valutazione dell’impossibilità dell’ex coniuge richiedente l’assegno di procurarsi adeguati mezzi, non è il tenore di vita familiare ma la sua indipendenza economica, deve ritenersi che la donna, non avendo redditi propri ad eccezione dell’esigua pensione di invalidità, non sia in grado, in virtù soprattutto della grave patologia insorta, di reperire nemmeno i redditi idonei a garantirle l’indipendenza economica.
Deve, quindi, riconoscersi il suo diritto di percepire un assegno divorzile di ammontare determinato sulla base della durata del matrimonio e della comparazione dei redditi e dei patrimoni delle parti, parametrati al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, oltre alle difficoltà di salute della richiedente.
fonte: ilfamiliarista.it