No all’ addebito nei confronti di alcuno dei coniugi se la frattura coniugale è stata determinata dall’assoluta mancanza di rapporti intimi. Irrilevanti sia il tradimento del marito negli anni successivi, sia l’atteggiamento freddo e distaccato di lei nei confronti dei familiari del marito.
Lo afferma l’ordinanza della Corte di Cassazione, VI sezione civile, n. 21017/2017