Chi resta illegittimamente nella casa coniugale che, all’esito del giudizio di separazione, era stata assegnata all’altro coniuge, deve risargli i danni: lo afferma Cass., VI sez. civ., ord. n. 20856/2017 .
E’ sufficiente che il proprietario provi che, se ne avesse avuto da subito la disponibilità, avrebbe utilizzato l’immobile per finalità produttive, ad esempio il godimento e la locazione del bene.