Il Giudice investito della richiesta di “revisione” dell’assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto, in ragione della sopravvenienza di “giustificati motivi” deve verificare se i sopravvenuti “motivi” dedotti giustifichino effettivamente, o no, la negazione del diritto all’assegno a causa della sopraggiunta “indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge beneficiario, e non già con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Lo afferma Corte di Cass. n.15481/2017
In altre parole, per ottenere la modifica o l’eliminazione dell’assegno di divorzio, occorre che, dopo il divorzio, siano intervenuti fatti nuovi in forza dei quali il coniuge prima “debole” abbia raggiunto l’indipendenza economica.
Non si fa cioè più riferimento alla sussistenza di mezzi adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello matrimoniale.