In tema di separazione dei coniugi e di attribuzione, a uno di questi, di un assegno di mantenimento, la sua attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 17971 del 20.7.2017