Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 35553/2017), non commette reato il marito che fornisce al giudice un file con le immagini della propria moglie durante un rapporto sessuale con il suo amante per ottenere un taglio dell’assegno di mantenimento.
Anche foto, filmati e registrazioni di un tradimento sono prove valide. Questo perché è vero che la legge punisce l’illecito trattamento di dati altrui, ma solo quando si tratta di conseguirne un ingiusto profitto, cosa che non ricorre quando di agisce per tutelare un proprio diritto in tribunale, come nell’ipotesi di una causa di separazione o divorzio.
Il reato di illecito trattamento dei dati scatta solo quando si agisce «per fini esclusivamente personali»; il che significa che se tali fini non sussistono, il privato non commette illecito penale. Non vi è dubbio, a questo punto, che foto, filmati e registrazioni di un tradimento sono utilizzate in causa non già per «scopi personali» ma per difendersi dalla richiesta, ad esempio, dell’assegno di mantenimento. Il che significa che sono prove valide e possono essere liberamente usate.