Ai sensi del comma 24 della l. 76/2016, per sciogliere l’unione civile una o entrambe le parti dovranno, prima manifestare la loro volontà di procedere a detto scioglimento davanti all’Ufficiale di Stato civile e poi, decorsi tre mesi , presentare al Tribunale competente domanda di scioglimento dell’unione civile, sia essa in forma congiunta oppure in forma contenziosa.
Chi intende, dunque, sciogliere l’unione civile deve:
i) comunicare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o «altra forma di comunicazione parimenti idonea», all’altra parte, alla residenza anagrafica o, in difetto, «all’ultimo indirizzo noto» la propria volontà;
ii) recarsi davanti all’USC del Comune dove l’unione è stata costituita, consegnare la prova dell’avvenuta preventiva comunicazione (che verrà trattenuta dall’USC, presumibilmente in originale) e manifestare nuovamente la propria volontà di scioglimento dell’unione;
iii) attendere tre mesi e depositare la domanda di scioglimento dell’unione, in forma congiunta o contenziosa, secondo il rito previsto dall’art. 1, comma 25, l. n. 76/2016
Con il D.Lgs 5/2017, in attuazione del c. 28 l. 76/2016, il legislatore è infatti intervenuto anche per spiegare meglio le modalità di questo bizzarro adempimento giuridico/amministrativo.
a) L’unione civile (art. 70-bis d.P.R. n. 396/2000) può essere costituita in qualunque Comune della Repubblica, indipendentemente dalla residenza delle parti ; il decr. Min. Int., 27 febbraio 2017 prevede (formula 121-decies e formula 121- undecies) che la dichiarazione possa essere resa solo innanzi all’USC del Comune dove l’unione era stata costituita, mentre sarebbe logico che si potesse sciogliere innanzi a un qualsiasi USC.
b) Manifestazione congiunta/singola. Il d.lgs. n. 5/2017, introducendo la lettera g-quinquies all’art. 63 d.P.R. n. 396/2000, prevede espressamente che la volontà di sciogliere l’unione possa essere manifestata da una o da entrambe le parti; sembra invece escludersi l’ipotesi di una manifestazione differita, ovverosia l’ipotesi in cui una parte voglia aderire alla richiesta dell’altra, giacché il decr. Min. Int., 27 febbraio 2017, prevede l’alternativa secca tra manifestazione congiunta o manifestazione di una sola parte;
c) Natura della dichiarazione e obbligo di preventiva comunicazione: il d.lgs.n. 5/2017, introducendo la lettera g)-quinquies all’art. 63 d.P.R. n. 396/2000, ha introdotto un ulteriore passaggio consistente nell’obbligo di preventiva comunicazione di una parte all’altra dell’intento di sciogliere il vincolo. Così facendo il legislatore ha modificato il comma 25, introducendo un preventivo passaggio che rende assai complicato lo scioglimento dell’unione civile.
Inoltre il nuovo art. 63 d.P.R. n. 396/2000, per la sua formulazione, non chiariva se la parte che rendeva la dichiarazione dovesse comunicare all’altra parte la propria volontà, prima di recarsi innanzi all’USC oppure dopo.
La parte che intenda sciogliere l’unione, debba prima manifestare all’altra la propria volontà e poi recarsi innanzi all’USC che, verificato l’espletamento dell’incombente, raccoglie la dichiarazione di cui all’art. 1 comma 25 l. n. 76/2016. Da quel momento, e non dunque dalla data di ricezione della comunicazione preventiva, decorreranno i tre mesi necessari per poter radicare il giudizio di scioglimento dell’unione.