Il coniuge che impugni il matrimonio per errore, ai sensi dell’art. 122 c.c., è tenuto a provare l’esistenza di una malattia fisica o psichica dell’altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre all’influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l’apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell’ordinario svolgimento della vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva ritenuto un impedimento rilevante al normale svolgimento della vita coniugale l’orchite epididimite di cui era affetto il marito della ricorrente, patologia insorta successivamente al matrimonio e comunque curabile con ordinaria terapia antibiotica)
(Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 3742 del 13 febbraio 2017)