In tema di separazione tra i coniugi aventi cittadinanza in diversi Stati membri, ai fini dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla separazione è applicabile l’art. 3, Reg. CE n. 2201/2003 (nella specie, rilevato che i coniugi non avevano una cittadinanza comune, la Corte ha confermato la pronuncia di primo grado che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco, ai sensi dell’art. 3, Reg. CE 2201/2003, ritenendo che l’ultima residenza dei coniugi fosse stata fissata in Germania).
Così Corte d’Appello Catania 26.1.2017