Revocato l’assegno di divorzio all’ ex moglie diventata autosufficiente grazie alla pensione. Per decidere, il Giudice deve dar peso all’indipendenza economica, e non al tenore di vita o alla disparità economica tra i due ex.
La Cassazione con la sentenza 15481/2017 chiarisce che gli unici criteri da seguire per decidere sul diritto all’assegno di divorzio sono quelli indicati dalla decisione spartiacque n. 11504 del 2017. Il ricorrente ormai pensionato con 2.000 euro al mese, aveva fatto presente che anche la ex moglie, prima in mobilità, poteva ora contare su una pensione di 1.141 euro al mese più tredicesima. Per i giudici di merito però la condizione della moglie, pur migliorata, non era tale da escludere il diritto all’assegno perché tra le parti restava «un evidente divario economico». Inoltre la ex moglie, non più giovane, non poteva avere un «tenore di vita in linea con quello della convivenza».
Ma la Cassazione precisa che nel caso di specie l’accertamento andava fatto alla luce del principio dell’autosufficienza economica in base ai nuovi principi: il possesso di redditi di qualsiasi specie e\o cespiti patrimoniali, considerando gli oneri derivanti dal costo della vita nel posto di residenza dell’ex coniuge richiedente. Da valutare anche le capacità e possibilità di lavoro personale, la disponibilità di una casa ecc. Onerato della prova è il coniuge obbligato, mentre il beneficiario può contare sulla prova contraria. Il ricorrente ha giustamente lamentato la mancata valutazione delle sue carte e l’omessa presentazione da parte dell’ex di estratti conto e dichiarazioni. Mentre, sbagliando, i giudici di merito hanno valorizzato un criterio “fuorviante” e da non tenere più in conto come quello del tenore di vita.