Nei procedimenti in materia di amministrazione di sostegno è ammesso il reclamo alla Corte di appello, ai sensi dell’art. 720-bis, comma 2, c.p.c., avverso il provvedimento con cui il Giudice tutelare si sia pronunciato sulla domanda di autorizzazione – proposta dall’amministratore di sostegno in sede di apertura della procedura o in un momento successivo – a esprimere, in nome e per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione a terapie mediche, avendo il provvedimento medesimo natura decisoria in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 14158/17; depositata il 7 giugno)