Secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza appare privo di rilevanza per la concessione dell’assegno divorzile il parametro relativo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo piuttosto rilevanti atri indici, quali il “possesso” di redditi ed il patrimonio mobiliare e immobiliare, le “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e la “stabile disponibilità” di un’abitazione (da ultimo, in tal senso, Cass. civ. n. 11504/17).
Nel caso di difficoltà relazionali tra un genitore (nella specie, il padre) ed il figlio minore adolescente, ove emerga che tali difficoltà, da un lato, siano conseguenza normale dell’età adolescenziale del minore e delle tensioni tra i genitori separati, dall’altro non siano di gravità tale da giustificare l’accoglimento della richiesta esplicitata dallo stesso minore durante l’ascolto ai sensi dell’art. 336 bis c.c., è necessario procedere alla fissazione di un calendario di visita idoneo a consentire la frequentazione tra genitore e figlio, al fine di appianare le divergenze e mantenere il rapporto parentale
fonte: ilcaso.it