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Nei procedimenti in materia di amministrazione di sostegno è ammesso il reclamo alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 720-bis, comma 2, c.p.c., avverso il provvedimento con cui il giudice tutelare si sia pronunciato sulla domanda di autorizzazione – proposta dall’amministratore di sostegno in sede di apertura della procedura o in un momento successivo – ad esprimere, in nome e per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione a terapie mediche, avendo il provvedimento medesimo natura decisoria in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi.
Cass. civ, sez. I, 7 giugno 2017