Il requisito dell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, necessario per la nomina di un amministratore di sostegno ex art. 404 c.c. non viene soddisfatto qualora, pur in presenza di una patologia accertata che limita l’autonomia della persona, sussista una rete familiare/istituzionale tale da supportare di fatto l’interessato. Nel caso di specie il soggetto debole era adeguatamente e continuativamente seguito dai servizi di competenza e i familiari erano presenti nella sua vita: il Tribunale ha dunque statuito che l’esigenza di protezione era comunque perfezionata, ritenendo dunque che il presupposto dell’applicazione della misura consista più nell’esigenza di tutela che nella presenza di fragilità. Afferma il Tribunale di Modena, decreto 4 maggio 2017:
La nomina dell’ads suppone la presenza del
presupposto della malattia (psichica o fisica), incidente
sulla capacità gestionale dell’individuo che risulti
perciò “impossibilitato”, in tutto o in parte,
temporaneamente o definitivamente, a provvedervi (art. 404
c.c.). Quest’ ultimo presupposto, secondo numerose
pronunce di merito (Trib. Vercelli 16 ottobre 2015,
Trib. Modena 18 giugno 2014, Trib. Modena 20 marzo 2014),
richiede una situazione di impossibilità gestionale ovvero
una condizione non altrimenti superabile dalla persona e
va rigorosamente accertato, non essendo sufficiente una
mera difficoltà gestionale, superabile con l’impegno
dell’interessato e con l’aiuto dei familiari.
Pertanto, la presenza del requisito inespresso, c.d.
della “sussidiarietà rimediale” individuabile
nell’ambiente di vita dell’interessato di soggetti che, in
virtù di legami familiari o affettivi, o in adempimento di
incarichi istituzionali (Servizi socio-sanitari),
supportano di fatto l’interessato, alleviandone il carico
gestionale, non legittima la misura protettiva.
Nel caso di specie, è ravvisabile la presenza di una rete
di una familiare attenta alle esigenze della beneficianda,
per cui la ricorrente, sebbene sia affetta da patologia
invalidante che le inibisce di provvedere autonomamente
ai propri interessi, non si ritene debba necessariamente
essere assistita da un soggetto di nomina giudiziale,
laddove sia concretamente in grado di esercitare con
pienezza i suoi diritti avvalendosi del proficuo aiuto da
parte della madre.