Il genitore convivente con il figlio disabile – nella fattispecie la madre – sopporta un maggior costo, anche in termini di risorse personali che impiega nel suo accudimento, che le impedisce di svolgere attività lavorativa, del quale occorre tener conto nella complessiva valutazione delle obbligazioni meramente economiche.
Il genitore che si disinteressa del figlio, che non ha mai provveduto ai suoi bisogni assistenziali e di cura personale e opta unicamente per l’adempimento dei suoi obblighi mediante versamento di un contributo economico, è tenuto a provvedervi in misura maggiore, tenuto conto del diverso e maggiore carico gravante sul genitore convivente.
Il contributo al mantenimento sarà versato direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato, onde evitare ulteriore conflittualità tra le parti.
CORTE D’APPELLO DI GENOVA, DECRETO 29 MAGGIO 2017