Trib. Milano, Ufficio del Distretto di Milano, 13 aprile 2017 (Pres. Anna Cattaneo)
LEGGE DI STABILITÀ 2016 – FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL CONIUGE DEBOLE – CONIUGE TITOLARE DI ASSEGNO PER I FIGLI – ACCESSO AL FONDO – ESCLUSIONE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO EX ART. 156 C.C. – NECESSITÀ – SUSSISTE
Il presupposto per l’accesso al fondo di solidarietà previsto dalla legge 208 del 2015 è che il richiedente «non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice», ossia l’assegno di separazione; si tratta, per vero, di una misura a sostegno del “coniuge debole” e non dei minori; la Dottrina ha sollevato dubbi in merito alla legittimità costituzionale di questa scelta (art. 3 Cost.) poiché solo il “genitore” che sia al contempo titolare di assegno ex art. 156 c.c. ha diritto di accesso al Fondo e non anche quello astrattamente più svantaggiato ossia il genitore che non goda di alcun assegno (e magari non percepisca alcun reddito per sé); tuttavia, al momento, il regime giuridico in esame è eccezionale e transitorio e, pertanto, sperimentale (dunque, non destinato a perdurare nel tempo); ne consegue che il coniuge legittimato a ricevere il solo assegno per i figli (ex art. 337-ter c.c.) ma non titolare di assegno per sé, ex art. 156 c.c., non ha titolo per accedere al Fondo di solidarietà per il coniuge debole.
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