I giudici, su ricorso dell’uomo (che aveva denunciato la violazione dell’art. 274 c.c. lamentado che la Corte territoriale avesse ritenuto il riconoscimento non contrario all’interesse del minore, nonostante l’enorme differenza di età che da lui lo spera e la sua condizione di uomo sposato con figli adulti conviventi) hanno spiegato che “la contrarietà all’interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed, in mancanza di essi, l’interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre”.
Fonte: Cassazione: si a riconoscimento paternità anche se il padre è anziano e non può occuparsi del minore
(StudioCataldi.it)