il genitore collocatario del figlio a seguito di separazione o divorzio è legittimato ad agire per ottenere dall’altro genitore il pagamento dell’assegno per il mantenimento anche dopo il raggiungimento della maggiore età del ragazzo in presenza di determinati presupposti. Vale a dire:
il figlio, benché ha superato i 18 anni, non deve essere ancora autosufficiente economicamente;
il figlio deve ancora coabitare con il genitore che agisce per suo conto. Se viene meno il rapporto di convivenza, il genitore non può agire più in tribunale in sua vece;
il figlio non deve avere già agito per conto proprio. Infatti, l’azione che la madre può esperire per conto del figlio è concorrente a quella di quest’ultimo. In altre parole, ben potrebbe il figlio stesso decidere di fare causa al padre per ottenere il mantenimento
In tal senso si è pronunciata la Cassazione ord. n. 12972/17 del 23.05.2017