Ricorrono i presupposti di cui all’art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti, nel caso in cui sia rivelata la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza tra le parti sulla base di elementi idonei quali: l’elevatissima conflittualità tra le parti sfociata anche in plurime denunce penali, l’inutile espletamento del tentativo di conciliazione all’udienza presidenziale, il consolidamento della nuova relazione affettiva anche conseguente alla nascita di un figlio.
Lo ha affermato il Tribunale di Milano sez. IX civ., sentenza 18 gennaio 2017