Reddito ridotto per il marito. Ripercussioni negative per la moglie. Vengono modificate le condizioni di separazione, nel senso che la moglie dovrà pagare metà del mutuo, prima integralmente a carico del marito (Corte di Cassazione, ordinanza n. 11302/17, sez. VI Civile – 1, depositata il 9 maggio).
Confermata la decisione del Tribunale che, a fronte della riduzione del reddito a disposizione del marito, ha stabilito che egli dovrà continuare a versare «350 euro mensili come mantenimento», ma non dovrà più provvedere al «pagamento integrale della rata del mutuo» relativa all’acquisto di un immobile.
Su quest’ultimo fronte il marito dovrà sobbarcarsi solo metà della rata, e l’altra metà dovrà essere pagata dalla moglie.
Non può essere contestata «la modestia del contributo» stabilito, poiché esso «si è fondato sulla concreta capacità contributiva di entrambi i coniugi, anche tramite indagini per mezzo della polizia tributaria, al fine di poter stabilire in modo adeguato ed equo l’entità dell’assegno di mantenimento in correlazione con le predette capacità e non solo in considerazione delle esigenze familiari» di moglie e marito.