La Cassazione (n.11538/2017) torna sul tema della titolarità dell’assegno di divorzio dopo la sentenza n. 11504 del 10 maggio scorso. Le pronunce sono in linea: solo se c’è l’impossibilità di disporre di redditi adeguati a condurre una vita dignitosa c’è spazio per l’assegno di divorzio. Quindi, il parametro non è il tenore di vita matrimoniale, ma l’auto responsabilità.
Viene accolta la domanda della richiedente l’assegno contro il provvedimento della Corte d’Appello che aveva ritenuto necessaria, da parte dell’istante, la prova dell’inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro.
La natura assistenziale dell’assegno di divorzio è tale che esso deve essere disposto in favore di chi disponga di redditi insufficienti a condurre un’esistenza libera e dignitosa, e deve essere contenuto nella misura che permetta il raggiungimento dello scopo senza provocare illegittime locupletazioni.
Nel caso di specie la donna non risultava percepire un reddito regolare e tale circostanza è stata ritenuta idonea a ritenere fornita la prova della insufficienza dei mezzi.
Sulla decisione hanno pesato anche la sistemazione abitativa degli ex coniugi: lui titolare di possidenze immobiliari, lei vive nella casa dei genitori.