L’efficacia della revisione dell’assegno divorzile, in presenza di un evento che la giustifichi anche se ad essa antecedente, decorre dalla domanda di modificazione (v. Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2009, n. 11913, Cass., sez VI-1, 30 luglio 2015, n. 16173).
Nel caso all’esame della Corte (sent. 10787/2017), la perdita del lavoro dell’uomo, evento dedotto per giustificare la domanda di revisione dell’assegno divorzile, si era già verificata al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, sicchè il ricorso è accolto e la decorrenza della riduzione dell’assegno viene individuata dalla domanda ex art. 9 l. n. 898/1970.