Anche se il figlio è affidato a un solo genitore, le spese straordinarie per il minore devono sempre essere concordate tra madre e padre. Le tasse universitarie, invece, vanno rimborsate al genitore che le ha sostenute da solo sebbene non fossero state decise da entrambi.
Così ha deciso il Tribunale di Roma con la sentenza n. 19067 dell’11 ottobre, accogliendo la domanda della madre relativa al mantenimento per la figlia minorenne e l’affido esclusivo del figlio minore, nonostante l’ex marito fosse disoccupato, invalido e depresso.
Sulle spese straordinarie, i Giudici precisano che esse devono essere regolamentate, precisando che vanno intese come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (a titolo esemplificativo: le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e le spese per eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo: le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, palestra, danza, piscina, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, altre attività sportive, quali arti marziali, calcio, sport di squadra, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Inoltre, anche in regime di affidamento esclusivo, le spese straordinarie dovranno previamente essere concordate, ad eccezione di quelle straordinarie o urgenti, ovvero obbligatorie, come le tasse universitarie.